Capo VII

Art. 69

In vigore dal 10 lug 1924
Negl'istituti tecnici in cui il personale assistente è a carico dello Stato, il preside può, d'accordo con i rispettivi professori, nominare di anno in anno, fino a che non intervenga assunzione di personale di ruolo, assistenti supplenti. L'assistente supplente ha diritto ad una retribuzione mensile, che è corrisposta con le modalità stabilite per il personale insegnante supplente o incaricato, in misura eguale alla quota mensile dello stipendio iniziale dell'aiutante di ruolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-69

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Art. 69 Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media. — Testo vigente | Portale Normativo