Capo VII
Art. 69
In vigore dal 10 lug 1924
Negl'istituti tecnici in cui il personale assistente è a carico dello Stato, il preside può, d'accordo con i rispettivi professori, nominare di anno in anno, fino a che non intervenga assunzione di personale di ruolo, assistenti supplenti.
L'assistente supplente ha diritto ad una retribuzione mensile, che è corrisposta con le modalità stabilite per il personale insegnante supplente o incaricato, in misura eguale alla quota mensile dello stipendio iniziale dell'aiutante di ruolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-69