Capo VIII

Art. 74

In vigore dal 10 lug 1924
Le mansioni del macchinista sono le seguenti: a) curare i locali destinati agl'insegnamenti cui è annesso il gabinetto a lui affidato, in modo da mantenerli sempre puliti, ordinati, con gli apparecchi in istato di regolare funzionamento. La pulizia dei locali è fatta dal personale di servizio dell'istituto, sotto la sorveglianza e responsabilità, del macchinista; b) coadiuvare il professare, sia nella preparazione delle lezioni, sia negli esperimenti durante le lezioni e nel laboratorio, sia infine nelle esercitazioni degli alunni; c) provvedere alla ordinaria riparazione degli apparecchi esistenti e alla costruzione di quelli che gli siano indicati dal professore; d) eseguire le altre incombenze che il preside o il professore ritengano di affidargli Dell'ambito del sito ufficio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-74

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Art. 74 Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media. — Testo vigente | Portale Normativo