Capo VIII
Art. 75
In vigore dal 10 lug 1924
L'orario del macchinista è di sette ere per ogni giorno durante il periodo delle lezioni e di tre durante quello degli esami e delle vacanze.
L'orario è distribuito dal preside d'accordo col professore, o coi professori delle materie cui serve il gabinetto, nei vati giorni della settimana, tenendo conto delle ore assegnate alle lezioni di queste materie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-75