Capo VIII

Art. 75

In vigore dal 10 lug 1924
L'orario del macchinista è di sette ere per ogni giorno durante il periodo delle lezioni e di tre durante quello degli esami e delle vacanze. L'orario è distribuito dal preside d'accordo col professore, o coi professori delle materie cui serve il gabinetto, nei vati giorni della settimana, tenendo conto delle ore assegnate alle lezioni di queste materie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-75

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Art. 75 Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media. — Testo vigente | Portale Normativo