Capo IX
Art. 80
In vigore dal 10 lug 1924
Nelle scuole complementari, in cui il personale di segreteria è a carico dello Stato, v'è un segretario incaricato, con l'annua retribuzione di lire mille, quando la popolazione scolastica raggiunga per tre anni di seguito il numero di almeno 100 alunni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-80