Capo IX
Art. 83
In vigore dal 10 lug 1924
Il personale di segreteria fornito dagli enti locali, a sensi del precedente articolo, è sottoposto alle norme che disciplinano lo stato del personale comunale o provinciale, ma non può essere assegnato agl'istituti senza il consenso del preside.
Al preside spetta inoltre la facoltà di richiedere all'ente la sostituzione del segretario per ragioni di scarso rendimento o a causa di fatti che disdicano al decoro dell'istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-83