Capo IX
Art. 86
In vigore dal 10 lug 1924
Nei registri di cui ai numeri 3, 4 e 5 dell'articolo precedente, nelle pagelle, nei diplomi e nei certificati i voti devono essere scritti in lettere.
Qualunque correzione che occorra deve essere avvalorata dalla firma del preside, lasciando visibile il dato corretto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-86