Capo IX

Art. 85

In vigore dal 10 lug 1924
In ogni segreteria debbono tenersi in ordine, sotto la responsabilità del preside, i seguenti registri annuali: 1° dello stato personale dei professori e di tutti gli addetti all'istituto, con l'indicazione e la data dei titoli, delle nomine, degli altri uffici che ebbero, e delle pubblicazioni; 2° della assenza dei professori e di tutti gli addetti all'istituto; 3° degli alunni iscritti, divisi per classi, con le notizie: a) della paternità, della data e del luogo di nascita e della scuola da cui provengano; b) dei voti bimestrali e dello scrutinio finale; c) delle assenze e delle punizioni; d) dei voti delle prove d'esame sostenute nell'istituto. 4° dei candidati all'esame di ammissione e d'idoneità e dei candidati all'esame di licenza con le notizie di cui alla lettera a) del n. 3 del presente articolo e coi risultati degli esami; 5° dei candidati agli esami di maturità e di abilitazione (per gl'istituii presso i quali si tengono) con le notizie prescritte dal precedente numero 4°; 6° delle tasse pagate e delle esenzioni; 7° di protocollo generale per tutti gli atti di ufficio, salvo quanto è prescritto nell' per gli atti di carattere riservato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-85

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Art. 85 Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media. — Testo vigente | Portale Normativo