Capo IX
Art. 85
In vigore dal 10 lug 1924
In ogni segreteria debbono tenersi in ordine, sotto la responsabilità del preside, i seguenti registri annuali:
1° dello stato personale dei professori e di tutti gli addetti all'istituto, con l'indicazione e la data dei titoli, delle nomine, degli altri uffici che ebbero, e delle pubblicazioni;
2° della assenza dei professori e di tutti gli addetti all'istituto;
3° degli alunni iscritti, divisi per classi, con le notizie:
a) della paternità, della data e del luogo di nascita e della scuola da cui provengano;
b) dei voti bimestrali e dello scrutinio finale;
c) delle assenze e delle punizioni;
d) dei voti delle prove d'esame sostenute nell'istituto.
4° dei candidati all'esame di ammissione e d'idoneità e dei candidati all'esame di licenza con le notizie di cui alla lettera a) del n. 3 del presente articolo e coi risultati degli esami;
5° dei candidati agli esami di maturità e di abilitazione (per gl'istituii presso i quali si tengono) con le notizie prescritte dal precedente numero 4°;
6° delle tasse pagate e delle esenzioni;
7° di protocollo generale per tutti gli atti di ufficio, salvo quanto è prescritto nell' per gli atti di carattere riservato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-85