Capo X
Art. 90
In vigore dal 10 lug 1924
Quando più bidelli siano addetti ad un istituto, il preside può disporre che essi nei giorni festivi e nel periodo delle vacanze attendano al servizio per turno. Durante le vacanze il turno è stabilito possibilmente in modo che ogni bidello abbia un congruo periodo non interrotto di congedo.
In ogni caso non più tardi del 16 settembre tutti i bidelli debbono essere presenti nell'istituto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-90