Capo XI

Art. 94

In vigore dal 10 lug 1924
I congedi per motivi di famiglia, sino al massimo di quindici giorni stabilito dall', ultimo comma, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono accordati ai professori dai presidi, e ai presidi dai provveditori agli studi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-94

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Art. 94 Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media. — Testo vigente | Portale Normativo