Capo XI
Art. 97
In vigore dal 10 lug 1924
I presidi e i professori che non siano in grado di riprendere servizio alla scadenza del termine massimo di congeda concesso loro per motivi di salute, sono invitati a presentare domanda di collocamento in aspettativa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-97