Capo XI
Art. 99
In vigore dal 10 lug 1924
Il preside, udito il collegio dei professori, può compilare un regolamento interno dell'istituto, per determinare gli speciali obblighi del personale non insegnante e di servizio; le modalità della vigilanza sugli alunni durante l'ingresso, l'uscita e gl'intervalli fra le lezioni; quelle per l'uso della biblioteca degli alunni e per l'accesso ai gabinetti scientifici e ai laboratori; e per stabilire in genere quanto occorra per che la disciplina, l'ordine e la decenza siano rispettati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-99