Art. 99
Capo XI

Art. 99

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In vigore dal 10 lug 1924
Il preside, udito il collegio dei professori, può compilare un regolamento interno dell'istituto, per determinare gli speciali obblighi del personale non insegnante e di servizio; le modalità della vigilanza sugli alunni durante l'ingresso, l'uscita e gl'intervalli fra le lezioni; quelle per l'uso della biblioteca degli alunni e per l'accesso ai gabinetti scientifici e ai laboratori; e per stabilire in genere quanto occorra per che la disciplina, l'ordine e la decenza siano rispettati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-99