Capo XII

Art. 102

In vigore dal 10 lug 1924
Lo scopo di ciascuna cassa scolastica è determinato dal proprio statuto. Le casse scolastiche possono proporsi per issopo: a) di concorrere allo sviluppo dell'istituto e al miglioramento della cultura della scolaresca, sia mediante l'istituzione d'insegnamenti complementari e facoltativi, di premi, o borse di studio; l'organizzazione di proiezioni luminose, fisse ed animate nella scuola, di feste cerimonie commemorative, gite istruttive; la partecipazione a gare o convegni; sia mediante opere di abbellimento dei locali, acquisto di oggetti, libri ed arredi per i gabinetti, per le collezioni scientifiche ed artistiche e per le biblioteche; sia infine promuovendo o contribuendo, con i propri mezzi e con la propria assistenza, a tutte le iniziative che possano tornare in qualsiasi guisa di giovamento alla scuola e agli alunni; b) di aiutare gli alunni che versino in disagiate condizioni economiche e che dimostrino, per condotta e profitto, buona volontà e particolari attitudini allo studio.
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