Capo XII
Art. 107
In vigore dal 10 lug 1924
Quando il patrimonio della cassa raggiunga o superi la somma di diecimila lire il presidente del consiglio d'amministrazione promuove l'erezione della cassa in ente morale.
A tal fine, egli invia al ministero per il tramite del provveditore agli studi, i seguenti documenti:
a) domanda in carta legale;
b) copia della deliberazione del consiglio d'amministrazione che autorizzi la richiesta di erezione in ente morale;
c) schema di statuto approvato dal consiglio d'amministrazione;
d) documento dal quale risulti l'ammontare del patrimonio della cassa scolastica e come esso sia investito.
Il provveditore trasmette gli atti al ministero accompagnandoli con una breve relazione ed esprimendo il suo parere.
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