Capo XII

Art. 107

In vigore dal 10 lug 1924
Quando il patrimonio della cassa raggiunga o superi la somma di diecimila lire il presidente del consiglio d'amministrazione promuove l'erezione della cassa in ente morale. A tal fine, egli invia al ministero per il tramite del provveditore agli studi, i seguenti documenti: a) domanda in carta legale; b) copia della deliberazione del consiglio d'amministrazione che autorizzi la richiesta di erezione in ente morale; c) schema di statuto approvato dal consiglio d'amministrazione; d) documento dal quale risulti l'ammontare del patrimonio della cassa scolastica e come esso sia investito. Il provveditore trasmette gli atti al ministero accompagnandoli con una breve relazione ed esprimendo il suo parere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-107

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Art. 107 Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media. — Testo vigente | Portale Normativo