Capo XII

Art. 109

In vigore dal 10 lug 1924
Nello stato patrimoniale si devono indicare: a) la consistenza all'inizio dell'anno; b) la differenza attiva della gestione annuale che viene portata in aumento del patrimonio; c) la consistenza al termine dell'anno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-109

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Art. 109 Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media. — Testo vigente | Portale Normativo