Capo XII
Art. 109
In vigore dal 10 lug 1924
Nello stato patrimoniale si devono indicare:
a) la consistenza all'inizio dell'anno;
b) la differenza attiva della gestione annuale che viene portata in aumento del patrimonio;
c) la consistenza al termine dell'anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-109