Capo XIII

Art. 113

In vigore dal 10 lug 1924
Il preside cura che siano posti a disposizione della sua scuola e mantenuti in buono stato i locali occorrenti e rivolge le necessarie richieste all'ente obbligato a fornirli. Dell'inadempienza di questo riferisce al ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-113

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Art. 113 Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media. — Testo vigente | Portale Normativo