Capo XIII
Art. 115
In vigore dal 10 lug 1924
Quando nello stesso edificio siano allogati più istituti o altri uffici o una parte sia destinata ad alloggio del preside, ciascun istituto e l'abitazione del preside debbono avere un ingresso proprio indipendente in modo che la scuola non ne risenta alcun disturbo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-115