Capo XIII

Art. 115

In vigore dal 10 lug 1924
Quando nello stesso edificio siano allogati più istituti o altri uffici o una parte sia destinata ad alloggio del preside, ciascun istituto e l'abitazione del preside debbono avere un ingresso proprio indipendente in modo che la scuola non ne risenta alcun disturbo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-115

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Art. 115 Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media. — Testo vigente | Portale Normativo