Capo XIII
Art. 119
In vigore dal 10 lug 1924
Il preside ha cura che l'istituto sia fornito di tutti i mobili e arredi occorrenti per le aule scolastiche, per i gabinetti scientifici, per i laboratori, per le biblioteche, per le collezioni, per la presidenza, la sala dei professori, la segreteria, l'archivio e per i locali di aspetto per gli alunni e le alunne.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-119