Capo XIV
Art. 121
In vigore dal 10 lug 1924
Costituiscono il materiale didatti A e scientifico di ogni istituto:
la biblioteca dei professori;
la biblioteca degli alunni;
le carte geografiche ed altri oggetti dimostrativi per l'insegnamento della geografia;
le riproduzioni grafiche di monumenti ed opere d'arte, collezioni di modelli e di esemplari grafici o plastici per tutti gl'insegnamenti, anche non grafici, che li riecheggiano; oltre i musei e i gabinetti e quatte altro è particolarmente prescritto, per ogni singolo tipo d'istituto, dagli articoli seguenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-121