Capo XIV

Art. 125

In vigore dal 10 lug 1924
Gl'istituti magistrali hanno un gabinetto di fisica e un gabinetto di chimica, scienze naturali ed igiene; una raccolta di esercizi musicali; almeno un pianoforte o un harmonium; il materiale occorrente per il giardino d'infanzia o per la casa dei bambini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-125

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Art. 125 Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media. — Testo vigente | Portale Normativo