Capo XIV
Art. 129
In vigore dal 10 lug 1924
La biblioteca dei professori è affidata ad un professore scelto dal collegio in una delle prime adunanze dell'anno scolastico. La consultazione e il prestito dei libri anche agli alunni può essere disciplinato da speciale regolamento.
Nelle città, in cui non esista altra biblioteca pubblica, la biblioteca dei professori può essere aperta al pubblico, semprechè le maggiori spese a tal uopo necessarie siano direttamente sostenute da enti o istituzioni locali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-129