Capo XIV
Art. 131
In vigore dal 10 lug 1924
Qualora più professori debbano valersi dello stesso gabinetto o museo o delle stesse collezioni, la direzione del gabinetto, del museo, delle collezioni spetta, di regola, salvo che il preside ritenga di dover disporre altrimenti, al professore ordinario di fronte al professore straordinario e al professore ordinario più anziano dell'istituto di fronte ad altri professori ordinari.
L'incarico di tale direzione è gratuito.
Il professore incaricato della direzione deve curare che il materiale scientifico sia posto equamente a disposizione propria e dei colleghi per la preparazione e lo svolgimento delle lezioni e per gli esperimenti, come anche, dove vengano fatte, per le esercitazioni pratiche degli alunni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-131