Capo XIV
Art. 133
In vigore dal 10 lug 1924
Nell'inventario sono elencati e descritti il mobilio, gli arredi, i libri, gli apparecchi, le macchine, gli oggetti delle collezioni ed ogni altro oggetto mobile, fatta eccezione del materiale di consumo e d'ogni altra cosa, soggetta a facile deperimento o distruzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-133