Capo XIV
Art. 135
In vigore dal 10 lug 1924
Il preside durante l'anno scolastico affida in temporanea custodia il materiale didattico e scientifico ai competenti professori, redigendo, a firma propria e del professore ricevente, altrettanti processi verbali, in doppio esemplare: l'uno per il professore e l'altro per sè.
I professori debbono curare, sotto la sorveglianza, del preside, la buona conservazione del materiale avuto in custodia.
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