Capo XIV
Art. 139
In vigore dal 10 lug 1924
Negl'istituti, per i quali l'obbligo di provvedere al materiale didattico e scientifico è passato, a norma dell' del R. decreto 6, maggio 1923, n. 1054, dagli enti locali allo Stato, si debbono compilare due distinti inventari l'uno, del materiale di proprietà dello Stato, l'altro, del materiale di proprietà dell'ente.
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