Capo XIV
Art. 142
In vigore dal 10 lug 1924
Negl'istituti per i quali l'obbligo di provvedere al materiale didattico e scientifico è a carico di enti locali, il preside la le richieste in modo che questi possano determinare tempestivamente ogni anno la somma da stanziare all'uopo nella parte ordinaria del proprio bilancio.
La ripartizione della somma così ottenuta è fatta dal collegio dei professori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-142