Capo XIV
Art. 140
In vigore dal 10 lug 1924
Gli ordinari acquisti del materiale didattico e scientifico, come pure del materiale di ordinario consumo occorrente nelle biblioteche e nei gabinetti e le spese per le riparazioni sono, negl'istituti in cui il detto materiale è a carico dello Stato, disposte dal preside, d'accordo coi professori della materia, nei limiti della ripartizione che il collegio dei professori avrà fatto dell'assegno annuo dato all'istituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-140