Art. 140
Capo XIV

Art. 140

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In vigore dal 10 lug 1924
Gli ordinari acquisti del materiale didattico e scientifico, come pure del materiale di ordinario consumo occorrente nelle biblioteche e nei gabinetti e le spese per le riparazioni sono, negl'istituti in cui il detto materiale è a carico dello Stato, disposte dal preside, d'accordo coi professori della materia, nei limiti della ripartizione che il collegio dei professori avrà fatto dell'assegno annuo dato all'istituto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-140