Capo XIV
Art. 130
In vigore dal 10 lug 1924
Il preside promuove nell'istituto la fondazione di una biblioteca per gli alunni e la dirige o personalmente o per mezzo di professori da lui delegati.
Sono soci ordinari gli alunni o le persone che versino la quota ordinaria d'iscrizione annua, promotori coloro che versino una quota doppia, benemeriti coloro che diano a vali faggio della biblioteca una somma non inferiore a venti quote d'iscrizione annua o una notevole quantità, di libri adatti allo scopo.
È ammessa di regola, negl'istituti di secondo grado, la diretta rappresentanza nel funzionamento della biblioteca degli alunni che si iscrivano come soci col consenso delle loro famiglie.
Il preside o il professore delegato a dirigere la biblioteca è responsabile della scelta dei libri.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-130