Art. 133
Capo XIV

Art. 133

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In vigore dal 10 lug 1924
Nell'inventario sono elencati e descritti il mobilio, gli arredi, i libri, gli apparecchi, le macchine, gli oggetti delle collezioni ed ogni altro oggetto mobile, fatta eccezione del materiale di consumo e d'ogni altra cosa, soggetta a facile deperimento o distruzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-133