Capo XIII
Art. 117
In vigore dal 10 lug 1924
I locali non debbono essere adibiti ad altro uso che a quello scolastico, in servizio dell'istituto a cui sono destinati. Solo limitatamente a qualche giorno, il preside può, sotto la sua responsabilità, concedere, nelle ore in cui non si fa lezione, l'uso di qualche aula per cerimonie commemorative patriottiche e civili e per scopi di cultura o di educazione pubblica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-117