Capo XIII
Art. 114
In vigore dal 10 lug 1924
Il preside destina i locali adatti per le lezioni, per la presidenza, per le riunioni dei professori, per i gabinetti scientifici, le esercitazioni, la biblioteca, le collezioni, la segreteria, l'archivio e l'alloggio per il bidello incaricato del servizio di custodia.
È riservato per le alunne un locale d'aspetto separato da quello per gli alunni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-114