Capo XII
Art. 111
In vigore dal 10 lug 1924
Il bilancio finanziaria comprende:
a) le entrate ordinarie e cioè le rendite del patrimonio e le contribuzioni periodiche;
b) le entrate straordinarie e cioè le oblazioni saltuaria occasionali ed ogni altro provento che non abbia carattere fisso, tutte eventualmente depurate delle spese sopportate per la loro realizzazione;
c) le spese d'amministrazione;
d) le erogazioni disposte ai fini propri dell'istituzione;
Queste spese devono essere raccolte in gruppi distinti a seconda della natura dei fini stessi, in modo da offrire un criterio riassuntivo per l'apprezzamento dell'opera svolta dalla cassa scolastica durante, l'anno e dell'attività dei suoi amministratori;
e) la differenza attiva della gestione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-111