Capo XII

Art. 112

In vigore dal 10 lug 1924
In baso di soppressione dell'istituto, il patrimonio della relativa cassa scolastica, se lo statuto non dispone nulla in argomento, viene riunito a quello della cassa scolastica di altro istituto della stessa sede, o, in mancanza, a quello del patronato scolastico del comune.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-112

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