Capo XII
Art. 112
112 / 144In vigore dal 10 lug 1924
In baso di soppressione dell'istituto, il patrimonio della relativa cassa scolastica, se lo statuto non dispone nulla in argomento, viene riunito a quello della cassa scolastica di altro istituto della stessa sede, o, in mancanza, a quello del patronato scolastico del comune.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-112