Capo XII
Art. 105
In vigore dal 10 lug 1924
Il consiglio d'amministrazione:
amministra il patrimonio della cassa e provvede al suo incremento e al suo migliore investimento in titoli dello Stato;
eroga le rendite secondo i fini statutari;
stabilisce quale parte delle rendite e delle elargizioni e contribuzioni ordinarie e straordinario debba essere erogata e quale parte, invece, debba essere destinata in aumento del patrimonio;
compila annualmente, entro il novembre, il rendiconto della gestione finanziaria, e lo presenta al provveditore agli studi che lo sottopone all'approvazione della giunta per l'istruzione media.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-105