Capo XII

Art. 105

In vigore dal 10 lug 1924
Il consiglio d'amministrazione: amministra il patrimonio della cassa e provvede al suo incremento e al suo migliore investimento in titoli dello Stato; eroga le rendite secondo i fini statutari; stabilisce quale parte delle rendite e delle elargizioni e contribuzioni ordinarie e straordinario debba essere erogata e quale parte, invece, debba essere destinata in aumento del patrimonio; compila annualmente, entro il novembre, il rendiconto della gestione finanziaria, e lo presenta al provveditore agli studi che lo sottopone all'approvazione della giunta per l'istruzione media.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-105

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Art. 105 Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media. — Testo vigente | Portale Normativo