Capo XII

Art. 104

In vigore dal 10 lug 1924
La cassa scolastica è retta da un consiglio d'amministrazione, composto di due o più membri oltre il presidente. Il preside dell'istituto è il presidente del consiglio d'amministrazione. Gli altri membri possono essere scelti tra i professori della scuola, i padri di famiglia, i rappresentanti di speciali enti o istituti e i privati cittadini, con particolare preferenza, nella scelta, per coloro che abbiano dimostrato di prendere reale interesse alle sorti dell'istituzione. Normalmente uno dei membri del consiglio d'amministrazione funge da cassiere-segretario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-104

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Art. 104 Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media. — Testo vigente | Portale Normativo