Capo XI

Art. 100

In vigore dal 10 lug 1924
Nell'albo dell'istituto debbono rimanere esposti, per tutta la durata dell'anno scolastico, gli specchi degli orari scolastici, con le indicazioni di cui agli del presente regolamento e un estratto del regolamento sugli alunni ed eventualmente di quello interno dell'istituto, nelle parti riguardanti gli obblighi e la disciplina degli alunni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-100

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Art. 100 Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media. — Testo vigente | Portale Normativo