Capo V

Art. 47

In vigore dal 10 lug 1924
Le ore di lezione fissate per ogni classe dal R. decreto di approvazione degli orari e programmi sono distribuite, nei singoli giorni della settimana, dal preside, in due turni, antimeridiano e pomeridiano, divisi da congruo intervallo, ed ognun d'essi non superiore a tre ore. Se le condizioni del luogo siano tali da rendere eccessivamente gravosa questa ripartizione, il collegio dei professori può deliberare l'adozione di un orario quotidiano continuo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-47

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Art. 47 Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media. — Testo vigente | Portale Normativo