Capo V
Art. 50
In vigore dal 10 lug 1924
Le lezioni non hanno luogo nei giorni delle feste nazionali e delle solennità civili, nei giorni festivi a tutti gli effetti civili, e inoltre nei giorni natalizi delle LL. MM. la Regina e la Regina Madre.
Dei dodici giorni di vacanze prescritti dall' del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, otto sono fissati, anno per anno, non più tardi del mese di settembre, dal provveditore agli studi, udita la giunta per l'istruzione Media, per tutte le scuole della circoscrizione, e quattro sono stabiliti dai presidi di ciascuna sede, i quali li fissano d'accordo tra di loro, dopo avuta notizia della prima distribuzione, fatta dal provveditore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-50