Capo VI

Art. 52

In vigore dal 10 lug 1924
Entro il 10 giugno ogni professore, di ruolo o supplente o incaricato, presenta in presidenza, agli effetti dell' del R. decreto 14 ottobre 1923, n. 2345, uno schema di ripartizione del programma didattico della sua materia per il venturo anno e la nota dei libri di testo di cui propone l'adozione, segnando l'edizione e il prezzo d'ogni libro o unendone, a richiesta del preside, una copia. La proposta può essere preceduta da intesa, promossa dal preside, tra i professori della stessa materia e, se il preside lo giudichi opportuno, delle materie affini. Il preside mette le proposte a disposizione dei professori e può designare un relatore per ciascuna materia o per ciascun gruppo di materie affini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-52

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Art. 52 Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media. — Testo vigente | Portale Normativo