Capo V

Art. 51

In vigore dal 10 lug 1924
Il preside può disporre che qualche giorno feriale o festivo sia impiegato, dagli alunni di determinate classi, in visite, sotto la guida di uno o più professori, a musei, gallerie, monumenti, luoghi d'interesse storico o scientifico, stabilimenti industriali e simili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-51

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Art. 51 Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media. — Testo vigente | Portale Normativo