Capo V
Art. 48
In vigore dal 10 lug 1924
Tenuto conto delle stagioni e delle particolari condizioni locali, i presidi degli istituti del luogo stabiliscono d'intesa con l'insegnante di educazione fisica o con altra persona delegata dall'ente nazionale per l'educazione fisica:
a) i due pomeriggi, o - nel solo caso che sia assolutamente necessario, - il mattino e il pomeriggio da lasciare, nella settimana, ad equa distanza, per le esercitazioni di educazione fisica prescritte dall' del R. decreto 15 marzo 1923, n. 684;
b) gli otto giorni dell'anno scolastico che, per effetto dello stesso articolo, debbono essere destinati alle passeggiate scolastiche e alle gare degli alunni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-48