Capo IV
Art. 43
In vigore dal 10 lug 1924
Può essere vietato al professore, a giudizio del preside, di assumere l'insegnamento privato nell'unica ora giornaliera stabilita dall', comma 3°, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, quando l'interesse della scuola lo richieda.
Il preside può ugualmente interdire l'insegnamento privato già assunto.
Contro il provvedimento del preside il professore può presentare ricorso per via gerarchica, entro quindici giorni, al Ministro, il qual decide definitivamente, udito il provveditore agli studi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-43