Capo IV

Art. 41

In vigore dal 10 lug 1924
Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe, sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni. In fin d'anno presenta una relazione sullo svolgimento e sui risultati del suo insegnamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-41

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