Capo IV
Art. 45
In vigore dal 10 lug 1924
La retribuzione stabilita per i professori supplenti e incaricati dalla tabella 6 annessa al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 è dovuta mensilmente in ragione di un decimo della somma annua fissata, a seconda dei casi, dalla tabella stessa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-45