Capo V

Art. 49

In vigore dal 10 lug 1924
Il preside può disporre, d'accordo con i professori, quando lo reputi opportuno, che taluna delle ordinarie lezioni sia tenuta all'aperto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-49

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Art. 49 Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media. — Testo vigente | Portale Normativo