Capo VI

Art. 53

In vigore dal 10 lug 1924
Il collegio dei professori viene convocato non più tardi del 20 giugno per la discussione delle proposte e per la determinazione definitiva dei programmi e la scelta dei libri di testo. Nella determinazione dei programmi il collegio tiene speciale conto della necessaria coordinazione degl'insegnamenti. Quanto alla scelta dei libri, se la proposta del professore non raccolga l'approvazione di un terzo dei votanti, richiesta dall' del R. decreto indicato nel precedente articolo, il collegio invita il professore a modificare la proposta entro il termine di tre giorni. Se il professore rifiuti, o se nemmeno la nuova proposta raccolga l'approvazione, stabilisce il testo da adottare. Nel caso di corsi paralleli, quando non si tratti di testi Classici, s'intende senz'altro adottata la proposta che raccolga il maggior numero di voti favorevoli, semprechè esso sia uguale o superiore al terzo del numero dei votanti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-53

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Art. 53 Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media. — Testo vigente | Portale Normativo