Capo VI

Art. 58

In vigore dal 10 lug 1924
Il ricorso di cui all' del R. decreto 14 ottobre 1923, n. 2345, deve essere presentato per via gerarchica dall'insegnante interessato, a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla deliberazione del collegio dei professori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-58

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Art. 58 Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media. — Testo vigente | Portale Normativo