Art. 58
Capo VI

Art. 58

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In vigore dal 10 lug 1924
Il ricorso di cui all' del R. decreto 14 ottobre 1923, n. 2345, deve essere presentato per via gerarchica dall'insegnante interessato, a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla deliberazione del collegio dei professori.
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